Sorveglianza: gite e uscita da scuola
GITE e USCITE:
La Nota n. 22209 del 2012 rinvia agli organi collegiali le modalità di gestione delle uscite/gite chiarendo che la normativa previgente (obbligo 1:15) può essere presa opportunamente come riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo. “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).
Perciò è consigliabile prevedere e confermare tale rapporto nei Regolamenti d’Istituto e ove necessario prevedere ulteriori casistiche.
USCITA DA SCUOLA:
Il docente ha l’obbligo contrattuale (art. 29 c.5 CCNL 2006/09) di ” assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
Dopo l’uscita, in caso di attesa del bus o delle famiglie la sorveglianza è trasmessa al personale ATA in forza delle mansioni previste contrattualmente nella TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA Area A (vedi pag. 109 del Contratto pubblicato a questa pagina )