RIALLINEAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
Consigliamo di porre attenzione al riallineamento della carriera perché ha prescrizione dopo 5 anni.
[chi ha partecipato con Gilda ai ricorsi “scatti stipendiali” ottenendo il riconoscimento dei servizi pre-ruolo come se fossero stati di ruolo, non ha necessità di presentare la richiesta di riallineamento perché già ottenuto e molto prima delle scadenze previste]COS’E? Il riallineamento carriera (articolo 4, comma 3, del DPR 399/98) , prevede che l’anzianità utile ai soli fini economici diventi interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali. VUOL DIRE CHE al raggiungimento dell’anno di servizio indicato in calce, ricavabile dalla ricostruzione della carriera, si ha diritto a ‘recuperare’ l’anzianità di servizio (*) non calcolata in fase di ricostruzione carriera. Ciò porta a un nuovo inquadramento nelle fascia stipendiale spettante.
(NOTA* la ricostruzione della carriera prevede il pieno riconoscimento dei primi 4 anni di preruolo e solo ai 2/3 dei successivi)
- 16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore,
- 18° anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,
- 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore,
- 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie.
PER I NOSTRI ASSOCIATI CHE SI TROVINO ALLE SCADENZE SOPRA RIPORTATE SARA’ POSSIBILE CHIEDERE INFORMAZIONI AL NOSTRO UFFICIO PREVIDENZA (Giovedì h. 16.30/19.00 tel. 333.5920785)
ESEMPIO: un docente di scuola primaria/infanzia/media o diplomato di II grado avesse 25 anni di precariato, nella ricostruzione gli avranno riconosciuto 4 anni per intero, più 14 degli altri 21 . Ne restano 7 “congelati” ma proprio al raggiungimento del 18° anno ( 4+14) ha diritto allo “scongelamento” cioè al riallineamento della carriera e al recupero dei 7 anni precedentemente “congelati”.
CON L’OCCASIONE RICORDIAMO I “GRADONI”:
Per gli insegnanti assunti prima del 01/09/2011 sono: 0-2/3-8/ 9-14 / 15-20/ 21-27 / 28-34 / 35 e oltre
Per tutti gli insegnanti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono invece: 0-8/ 9-14/ 15-20/ 21-27 / 28-34 / 35 e oltre