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Plesso chiuso per …

Non vi è obbligo di presenza a scuola in giorni di sospensione delle lezioni e in giornate in cui non sono previste attività deliberate dal collegio nel piano annuale.

Il  principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

  Quindi i giorni di chiusura per causa di forza maggiore (neve, giro d’Italia, elezioni, guasti  ecc)  devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause indipendenti dalla sua volontà. NON e’ dovuto alcun recupero a meno che il Collegio non decida diversamente. Anche il servizio presso altro plesso NON è un obbligo, a meno che la Contrattazione d’Istituto non lo preveda e in tal caso è consigliabile prevedere un compenso e una rotazione.

Ai Presidi che decidano arbitrariamente di chiedere la presenza a scuola va fatto un Atto di rimostranza – ( chiedere aiuto al proprio sindacato di riferimento)