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PERMESSI PERSONALI – FAMILIARI : ma cosa cambia davvero?

A seguito di numerose richieste di chiarimento, Gilda Firenze è dell’avviso che Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12991 del 13.05.2024, non abbia fatto una rivoluzione.

Infatti se leggiamo l’articolo  15  comma 2 del CCNL 2006/09, tutt’ora in vigore,  che lega il permesso ad un’autocertificazione (che per sua natura deve riportare estremi verificabili)  a confronto della sentenza non si rilevano cambiamenti sostanziali se non l’accentuazione sulla motivazione ” idonea”.

In poche parole, nell’esempio del caso, non basterebbe dire “per accompagnare il familiare” ma occorrerebbe precisare/motivare la necessità dell’accompagnamento.

Così riporta la sentenza: […] il diritto a tre giorni di permesso  retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze,[…]