Nota n. 14 su Verifiche da effettuare nelle classi con due positività
Con la Nota 0000014 del 10 gennaio si chiarisce che “Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione.
[vedi la posizione della Gilda] PERCIO’ E’ STATO PREDISPOSTO UN MODELLO DI RIFIUTO ALLA DELEGA. CHI NE VOLESSE COPIA PUO’ SCRIVERCI A sindacatogilda@gmail.com con Oggetto: rifiuto delega greenpass
Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata