MOBILITA’. si comincia a parlarne
Martedì 20 febbraio è previsto un incontro Ministero con le organizzazioni sindacali per trattare la mobilità del personale scuola.
Anche se il CCNI 2022/25, del maggio 2022 è in vigore e disciplina la mobilità del personale per il citato triennio, andrà comunque modificato per recepire alcune novità legislative e contrattuali e perciò speriamo di ottenere ulteriori miglioramenti
Ricordiamo che nel vigente CCNI 2022/25 sono presenti dei vincoli anche derivanti da trasferimenti già ottenuti: il trasferimento in una delle scuole espresse nella domanda (puntuale), il trasferimento ottenuto nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale” o trasferimento interprovinciale (a prescindere dalla preferenza con la quale si è stati trasferiti), così come previsto all’articolo 2/2 del CCNI 2022/25.
Sono esclusi dal vincolo i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda.
Va ricordato che l’art. 34 del CCNL 2019/21 garantisce la partecipazione alle procedure di mobilità per:
- ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni;
- ricongiungimento con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01);
- se personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.