MOBILITA’ 2022: novità e criticità
SOLO CISL HA FIRMATO QUESTO CONTRATTO CHE A FRONTE DI QUALCHE LIEVE MIGLIORAMENTO HA SACRIFICATO UNA PLATEA MOLTO AMPIA
Le principali novità (art. 2 comma 7 ipotesi CCNI)
• I neo assunti con decorrenza giuridica 2021-22, ma anche 2020-21, possono presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico 2022/2023 al fine di poter acquisire la titolarità definitiva presso un’istituzione scolastica. Coloro che invece vogliono restare nella scuola che è stata loro assegnata all’atto della nomina non sono obbligati a produrre domanda, in quanto la titolarità viene acquisita nella sede di attuale servizio, che non è resa disponibile nei movimenti. Quest’ultima ipotesi vale anche nel caso di non soddisfacimento della domanda. Nei successivi tre anni, il docente non potrà presentare alcuna domanda di mobilità, né accettare incarichi a TD. (articolo 2 comma 6 ipotesi CCNI).
Quindi, di fatto il blocco triennale previsto dalla legge viene solo rinviato di un anno
Criticità:
il blocco triennale rimane
• Il blocco triennale rimane per tutti i docenti di ruolo che ottengano l’accoglimento della domanda di mobilità a prescindere dal fatto che l’abbiano ottenuta su preferenza analitica (codice della scuola) o su preferenza sintetica (codice del comune, del distretto o della provincia).
• In pratica il blocco è stato rimosso per i neoimmessi in ruolo, ma solo ai fini del diritto di partecipare alla mobilità per la prima volta. Una volta accolta la domanda, all’atto dell’assegnazione della titolarità sulla sede di trasferimento, rimangono comunque vincolati per 3 anni.
• Nei fatti, con questo nuovo contratto, si introduce per tutti, a regime, la possibilità di spostarsi solo ogni tre anni (articolo 2 comma 6 del CCNI).
Nel vecchio CCNI tutti i docenti assunti su posto di sostegno, potevano di norma chiedere il trasferimento (punto G seconda fase) su posto comune una volta portato a termine l’obbligo di permanenza quinquennale su posto di sostegno. Ora gli spazi si ridurranno:
• Nella sequenza dei movimenti del nuovo CCNI il trasferimento da posto di sostegno è scivolato tra le ultime operazioni della II fase (punto H ter) e solo per il 2022/23 i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune saranno disposti su tutti i posti disponibili (100%), per l’anno scolastico 2023/2024 l’aliquota seconderà al 75% e dall’anno scolastico 2024/2025 sarà ulteriormente ridotta al 50%. (allegato 1 – ordine delle operazioni, seconda fase). In pratica, viene introdotta per contratto una compressione del diritto alla mobilità dei docenti di sostegno non prevista da alcuna norma di legge. Dunque la clausola potrebbe essere nulla.