BACHECA GILDAGRADUATORIENEWS GILDA FIRENZE

GPS e GaE 2022: SANZIONI

L’Articolo 14 del Decreto 112/2022 illustra gli Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a seguito di domande GPS –

In premessa

  • le nomine al 30/6 e 31/08 sono assegnate fino al 31 dicembre dall’Ufficio Territoriale. Dal 1 gennaio le sedi non ancora assegnate passano agli Istituti.
  • le sanzioni  per le supplenze assegnate da GaE / GPS / G.I. riguardano:
  1. rinuncia alla supplenza;
  2. mancata presa di servizio;
  3. abbandono del servizio.

IN CASO DI ANOMINA DI SUPPLENZA DA GAE/  GPS e da G.I su posti avanzati da GPS/GaE
a) RINUNCIARE  all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di annuali e/o fino al termine delle attività didattiche  sia da GAE che dalle GPS, ma anche da graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
b) ABBANDONARE IL SERVIZIO  comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze (sia da GAE che da GPS e da G.I.) per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

SOLO PER NOMINE DA G.I. quindi temporanee
a) RINUNCIARE a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO E DALLA SPECIFICA GRADUATORIA DI ISTITUTO sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

PER I DOCENTI SPECIALIZZATI SU SOSTEGNO che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza,

a) la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; INOLTRE la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto
di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

DA QUESTE CASISTICHE SONO ESCLUSE QUELLE CITATE AL COMMA 3  e cioè spezzoni inferiori alle 6 ore attribuite dal DS all’interno dell’Istituzione

QUANDO SI PUO’ LASCIARE LA SUPPLENZA:

  • E’ possibile lasciare una temporanea per una supplenza al 31/08 0 30/06 o termine attività didattiche
  • E’ possibile lasciare una nomina fino al termine delle attività per un 30/06
  • E’ possibile lasciare una nomina al 30/06 per una nomina al 31/08