DECRETO AGGIORNAMENTO GAE
Il Decreto 37 del 29 febbraio 2024 riapre l’aggiornamento GAE (non GPS!)
DATE: DAL 1 AL 15 MARZO
MODALITA’ : Gli aspiranti presentano la domanda unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del reclutamento ( “portale INPA”) raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali dello SPID o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
Si potrà chiedere di:
- aggiornare il punteggio con cui si è inseriti in graduatoria;
- reinserirsi in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda nei bienni/trienni precedenti (da verificare presso il Provveditorato al quale si è presentato l’ultima domanda),
- permanere in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa,
- il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.
Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione,
Il personale già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province e invia ad entrambe le province l’istanza di aggiornamento / reinserimento / permanenza , sempre che non vogliano modificarle come previsto al punto 4)
Al punteggio posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 4 aprile 2022 ma sarà anche possibile aggiungere quelli già posseduti, ma non presentati con le domande del 2022.
Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato.