Congedo di paternità obbligatorio
È un congedo obbligatorio di 10 giorni (disciplinato dall’articolo 27-bis del Testo Unico maternità/paternità, decreto legislativo 151/2001) finalizzato a una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e a un’instaurazione precoce del legame tra padre e figlio.
Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo).
Le disposizioni si applicano agli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 13 agosto 2022, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.