ASSEGNAZIONI PROVVISORIE – in attesa dell’Ordinanza
Non è ancora pubblicata l’O.M. che darà il via alle domande di assegnazione provvisoria.
Link prenotazione assistenza alla compilazione: https://forms.gle/QpNhC3vJXPCxeiG7A
Riepiloghiamo chi potrebbe averne diritto mentre i Sindacati chiedono di eliminare i numerosi vincoli, di seguito elencati
Per chiedere l’assegnazione provvisoria è necessario il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria; ricongiungimento al genitore.
La domanda può essere presentata per una sola provincia con 20 preferenze per infanzia/primaria e 15 per le secondarie.
La domanda di assegnazione, per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, può essere presentata solo dopo il superamento dell’anno di prova.
I docenti titolari su sostegno, se sottoposti al vincolo quinquennale, non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per posto comune.
Ad oggi e in attesa delle riunioni con i Sindacati l’assegnazione provvisoria non può essere chiesta:
- dai docenti assunti giuridicamente dall’a.s. 2022/23;
- per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, dai docenti (anche assunti nell’a.s. 2019/20 e precedenti) che non hanno ottenuto la conferma in ruolo;
- per posto comune, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipo di posto;
- dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22.
Contestualmente sarà dato l’avvio anche alle domande di utilizzazione che riguarderanno i perdenti posto e i docenti con titolo sul sostegno