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Neoimmessi in ruolo, FAQ Ambito di Brescia (prima parte)

L’Ambito Territoriale di Brescia ha pubblicato una serie di risposte a domande frequenti sull’anno di prova per i neoimmessi in ruolo.

1)Che cos’è la formazione in ingresso?

Le iniziative formative si inquadrano nella complessiva offerta di opportunità di formazione in servizio per il personale della scuola. Esse sono caratterizzate dalla valorizzazione “dell’esperienza sul campo” dei docenti e all’accompagnamento verso la piena autonomia di ricerca culturale, didattica ed organizzativa. La modalità proposta comprende:

  • un incontro propedeutico di carattere informativo e di stimolo culturale;
  • il bilancio iniziale delle competenze professionali che ogni docente curerà con l’ausilio del suo tutor (a tal fine sarà fornito un modello digitale all’interno della piattaforma on-line predisposta da Indire);
  • il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto formativo professionale (punto di incontro fra le esigenze delle nuove professionalità in ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di istituto) che coinvolge docente, tutor e dirigente scolastico;
  • specifici laboratori di formazione organizzati dalle le Scuole Polo di ciascun Ambito sulla base dei bisogni rilevati, la cui frequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività;
  • a partire dal terzo mese di servizio avranno inizio momenti di reciproca osservazione concordati tra docente tutor e docente in anno di formazione (peer to peer), per favorire il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di gestione della classe;
  • la formazione on-line6 sarà curata da INDIRE, con la messa a disposizione di una piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, in forma di portfolio, le proprie esperienze formative, didattiche e di peer review.
  • Il bilancio delle competenze finale: il docente traccia un bilancio delle proprie competenze raggiunte in forma di autovalutazione con l’obiettivo di delineare i miglioramenti raggiunti e i punti che restano da potenziare;
  • le attività formative saranno concluse con un incontro finale (o altra modalità, in ottemperanza alle disposizioni eventualmente prescritte per l’emergenza sanitaria) per la valutazione dell’attività realizzata.

2) Chi deve fare la formazione in ingresso?

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti:

  1. neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
  2. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
  3. il personale che, in caso di valutazione negativa, deve ripetere il periodo di formazione e prova;
  4. il personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
  5. il personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del decreto-legge 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021.
  6. I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 – percorso annuale FIT.

La partecipazione alla formazione costituisce un obbligo contrattuale ed è vincolante ai fini del superamento del periodo di prova. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico.

3) Chi non deve svolgere l’anno di prova?

Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova i docenti:

  1. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  2. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  3. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
  4. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  5. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola.

4) Quali i criteri per la valutazione del docente in formazione?

Il periodo di formazione e di prova è finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neoassunti con riferimento ai seguenti criteri:

  1. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi, ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
  2. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
  3. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla funzione docente;
  4. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

5) Quali le finalità e i contenuti della formazione?

Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente,
osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché
nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica.
Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. La finalità dell’anno di formazione è di stimolare la riflessione nei seguenti ambiti della professionalità docente:

  • competenze metodologico-didattiche e organizzative;
  • conoscenze psico-pedagogiche;
  • abilità di relazione e comunicazione;
  • conoscenze giuridiche essenziali di legislazione scolastica.

Gli ambiti di approfondimento, da valutare considerando anche il contesto sociale e territoriale, potranno

essere scelti tra:

  1. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo.
  2. Inclusione sociale e dinamiche interculturali. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con
    particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni.
  3. Bisogni educativi speciali e motivazione all’apprendimento.
  4. Didattica, autovalutazione e valutazione degli apprendimenti.
  5. Didattica orientativa e percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
  6. Educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano RiGenerazione
    Scuola.

6) Quali sono i servizi utili ai fini del compimento del periodo di formazione e di prova?

Il personale in prova deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell’ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. L’anno di formazione è valido allorché il personale in prova presti servizio in utilizzazione (si tratta di personale appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o al quale non sia stato possibile assegnare una sede di servizio per indisponibilità di posto).

7) Quale la durata dell’anno di formazione e di prova?

La durata della prova è normata dall’art. 440 del d.lgs. 297/1994 così come modificato dall’art. 1, c. 116
della L. 107/2015. La prova ha la durata di un anno scolastico; sono comprese le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni.

Il periodo di formazione e prova, considerato quale momento integrante della procedura concorsuale ai fini della conferma in ruolo, è il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, sono ridotti a 150. Qualora nell’anno scolastico non vengano prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico.

8) Come calcolare i 180 giorni di servizio prestato?

Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio. Inoltre fanno parte del conteggio:

  • le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
  • le vacanze natalizie e pasquali;
  • il giorno libero;
  • i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
  • i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
  • il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
  • la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
  • il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
  • il primo mese di astensione obbligatoria per maternità,

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:

  • i periodi di ferie;
  • i permessi retribuiti e non;
  • le assenze per malattia;
  • le aspettative;
  • i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
  • le due giornate che vanno aggiunte alle ferie.

9) Come calcolare i 120 giorni di attività didattiche?

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni
impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione
didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Didattica a distanza o didattica digitale integrata valgono come servizio a tutti gli effetti. Le docenti in astensione obbligatoria per maternità, qualora lo desiderino, possono seguire i laboratori organizzati in modalità a distanza.

10) Quante volte è possibile rimandare l’anno di prova?

Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno
scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

In caso di esito sfavorevole della prova il personale docente ed educativo effettua un secondo periodo
di formazione e di prova, non rinnovabile.

11) Se il periodo di prova è prestato per un orario inferiore a quello di cattedra?

Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 di attività
didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti in servizio con orario inferiore su cattedra o su
posto.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica, il periodo di prova del personale docente è
valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.