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ART 1256 del codice civile

Riscontriamo adesso che non tutte le sigle sindacali concordano sull’applicazione di questo articolo.

Infatti in caso di mancata adesione allo sciopero, secondo qualcuno  il lavoratore deve comunque restare sul posto di lavoro a girarsi i pollici se  la prestazione non è resa possibile. A parte le considerazioni sulla dignità del personale in questa prospettata ipotesi, a nostro avviso le norme vanno lette tutte insieme perciò, non esistendo alcun contingente minimo  in caso di sciopero per il personale docente, qualora dovessero essere assenti alunni e studenti si applica:

Art. 1256. 
 
      (Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea). 
 
  L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile  al
debitore, la prestazione diventa impossibile. 
 
  Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore,  finche'  essa
perdura, non e' responsabile del ritardo  nell'adempimento.  Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando,
in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura  dell'oggetto,
il debitore non puo' piu' essere ritenuto  obbligato  a  eseguire  la
prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla. 
 
Lo stesso vale quando per altre circostanze (dal Giro d’Italia alla nevicata ) in cui non l’obbligazione  non sia resa possibile