BACHECA GILDANEWS GILDA FIRENZE

FIRMATO IL CONTRATTO SCUOLA

In data 18 gennaio 2024, l’ARAN e la maggioranza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative (CISL Scuola, Flc Cgil, Snals, Gilda e Anief) hanno sottoscritto in via definitiva il testo del nuovo CCNL di comparto per il triennio 2019-2021. Non ha invece firmato la Uil Scuola. Il testo del CCNL sarà pubblicato prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale.
Gli effetti derivanti dall’applicazione di un nuovo CCNL, secondo quanto dispone l’art.2, comma 2, decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (fatti salvi i casi in cui è il contratto stesso a prevedere una diversa decorrenza). Da quel momento, pertanto, titolari degli istituti di partecipazione sindacale e della contrattazione integrativa saranno ESCLUSIVAMENTE le organizzazioni sindacali firmatarie del nuovo CCNL (CISL Scuola, Flc Cgil, Snals, Gilda, Anief).
Di conseguenza, a partire dal 19 gennaio 2024:

  • le delegazioni sindacali che hanno titolo a partecipare alla contrattazione integrativa, a tutti i livelli (di istituto, regionale, nazionale) sono, ESCLUSIVAMENTE, quelle sottoscrittrici del CCNL 19/21 (CISL Scuola, Flc Cgil, Snals, Gilda, Anief);
  • secondo gli artt.5 e 6 del CCNL 19/21, agli incontri di informazione e confronto potranno partecipare ESCLUSIVAMENTE le organizzazioni sottoscrittrici del CCNL 19/21 (CISL Scuola, Flc Cgil, Snals, Gilda, Anief);
  • in occasione delle contrattazioni di istituto la delegazione di parte sindacale sarà, quindi, composta: dalla RSU di istituto (per la quale nulla cambia) e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni firmatarie del CCNL 19/21 (CISL Scuola, Flc Cgil, Snals, Gilda, Anief);
  • eventuali convocazioni già effettuate ricomprendenti soggetti sindacali non firmatari del CCNL 19/21 devono essere ritirate e nuovamente reinviate con indicazioni dei soli soggetti legittimati a partecipare alle trattative;
  • i terminali associativi (cosiddetti TAS) presenti in istituto – che devono, comunque, essere individuati tra i lavoratori in servizio in quella scuola – nominati da organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL 19/21 non possono partecipare agli istituti di partecipazione sindacale (informazione e confronto) o di contrattazione;
  • nulla cambia per le assemblee del personale in orario di servizio, che continuano a essere indette dalla RSU (nel suo complesso), dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative o dalla RSU e da una o più Organizzazioni Sindacali rappresentative.

Il  commento del Coordinatore nazionale: Abbiamo firmato all’ARAN il rinnovo del CCNL, un contratto ‘lumaca’ ma con alcuni miglioramenti normativi. In particolar modo siamo riusciti ad ottenere il diritto dei precari ai tre giorni di permesso retribuito e che la formazione dei docenti sia considerata orario di lavoro a tutti gli effetti, ponendo fine a decenni di contenzioso e sfruttamento.

Vai all’ articolo di settembre  per le più significative modifiche apportate col contratto appena firmato.