BACHECA GILDANEWS GILDA FIRENZERUOLO

RINUNCE E SANZIONI MINI CALL

Anticipiamo alcune precisazioni che il Ministero sta per trasmettere

precisazione sull’assegnazione di sede  e rinuncia 

Il MIM sta per trasmettere agli UUSSRR indicazioni sui prossimi passaggi nella gestione degli esiti della call, anche in vista delle operazioni di conferimento delle supplenze.
Ecco le indicazioni:

Come è noto, coloro che sono risultati assegnatari di una supplenza su sostegno finalizzata al ruolo ex art. 4, c. 3, del DM 119/23 a livello provinciale sono esclusi dal conferimento di qualsiasi tipologia di supplenza (ivi comprese le supplenze brevi e saltuarie) per l’a.s. 23/24.

L’eventuale rinuncia all’assegnazione, presentata in qualsiasi modo e con qualsiasi tempistica, NON fa venir meno l’effetto di esclusione dalle supplenze.

L’articolo 4, comma 8, del DM 119/23 prevede un analogo trattamento anche per i docenti che hanno partecipato alla call e a cui sia stata assegnata una sede in una provincia indicata nella domanda.

Ovviamente, la prima fattispecie è direttamente nota all’Ufficio che deve effettuare le operazioni di conferimento delle supplenze ed è gestibile a sistema; al contrario, il fatto che l’assegnazione della sede a coloro che hanno partecipato alla call non sia stato effettuato con il sistema informativo pone il problema dell’acquisizione, da parte della provincia di inserimento in GPS, del dato dell’assegnazione della sede agli aspiranti che, a prescindere dall’eventuale rinuncia alla stessa, dovranno essere esclusi dal conferimento di ogni tipologia di supplenza.

Per consentire la raccolta dei dati in questione, il MIM ha concordato col gestore che, all’esito delle assegnazioni di provincia dei candidati della call gestite venga fornito a ciascun Ufficio di arrivo l’elenco degli assegnatari; gli Uffici procederanno ad acquisire *le eventuali rinunce all’individuazione di provincia (prive di effetto sanzionatorio)* e le successive assegnazioni di sede

Una volta compilati, questi elenchi saranno raccolti a livello centrale e restituiti agli Uffici di provenienza, che in questo modo avranno conoscenza delle assegnazioni di sede effettuate e potranno escludere gli assegnatari dal conferimento di qualsiasi supplenza.

La semplice assegnazione della provincia in call non implica effetti sulle supplenze e, dunque, lo stesso vale per eventuali rinunce riferite all’individuazione su provincia. La volontà di rinuncia all’individuazione su provincia dovrà essere comunicata dall’interessato all’Ufficio provinciale di destinazione prima della formalizzazione delle assegnazioni di sede o, comunque, entro l’eventuale termine fissato dall’Ufficio.

L’effetto sulle supplenze scatta al momento dell’assegnazione di sede, che sarà effettuata a domanda, sulla base delle preferenze espresse, o d’ufficio, in caso di mancata5 presentazione della domanda e in assenza di espressa rinuncia da parte dell’aspirante.