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Commissari maturità: Obbligo di espletamento dell’incarico

Pervengono diversi quesiti in merito a permessi e congedi durante l’esame di maturità.

Riportiamo qui un passaggio della Circolare n. 5222/2019

Obbligo di espletamento dell’incarico

L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I docenti nominati componenti delle commissioni dell’esame di Stato sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

I docenti degli istituti professionali nominati componenti delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di componenti, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell’ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi.